Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati su iniziativa del Rettore, nei confronti del corpo docente, ed esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il procedimento si svolge secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, e con termini temporali stringenti sia per il suo avvio che per la sua conclusione. In assenza di decisione entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, il procedimento si estingue.
3. Al fine di assicurare il rispetto del principio del giudizio tra pari, il Collegio è costituito da tre professori ordinari, uno dei quali in qualità di Presidente, un professore associato e un ricercatore, prevalentemente esterni, ove possibile, nominati dal Rettore, sentito il Senato. I componenti esterni sono scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori di altri atenei. I due componenti interni, professori ordinari, sono eletti dall’intero corpo accademico. Laddove non si renda possibile la nomina di uno o più componenti esterni, il Rettore sentito il Senato provvede alla nomina. Si applica il regime delle incompatibilità previsto dalle vigenti norme di legge. Il professore associato e il ricercatore non partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia superiore, in ipotesi di procedimento disciplinare del Rettore, il potere disciplinare è nella titolarità del decano dell’Ateneo.
4. Il Collegio dura in carica tre anni. Le sue modalità di costituzione e di funzionamento sono specificate nel Regolamento generale di ateneo. La partecipazione al Collegio non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.