Dallo Statuto : TITOLO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 7 – Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione degli atti di programmazione finanziaria e del personale, nonché di indirizzo e vigilanza sugli assetti e l’equilibrio economico-finanziario di ogni attività, tenuto conto delle linee di indirizzo del Programma triennale, delle programmazioni del Senato in materia di didattica e ricerca, e dei pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le relative modifiche; esprime inoltre parere sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni e le relative modifiche; le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989, n. 168;
b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Documento di Programmazione Triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
c) approva, su proposta del Direttore generale, il piano triennale delle performance;
d) approva i programmi edilizi dell'ateneo;
e) delibera l’attivazione, i livelli e meccanismi di finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e dei pareri degli organi di controllo e valutazione;
f) delibera l’attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto conto delle linee di indirizzo delle linee
programmatiche proposte dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione;
g) delibera l’organico di ateneo del personale docente e, sentito il Direttore generale, di quello tecnico amministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e delle relazioni del Nucleo di valutazione;
h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio;
i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di controllo e il Consiglio degli studenti;
j) delibera le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
k) approva i contratti, le convenzioni e altri atti negoziali riguardanti le attività didattiche e di ricerca;
l) esercita il potere disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
m) conferisce, su proposta del Rettore, l’incarico di Direttore generale e quello di Presidente del Collegio dei Revisori; delibera inoltre, su proposta del Rettore, la composizione del Nucleo di valutazione;
n) definisce gli obiettivi dell’azione del Direttore generale per l’anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione;
o) stabilisce la misura delle indennità di funzione previste dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti.
p) definisce annualmente, nell’ambito del bilancio di ateneo, il contributo riconosciuto alla Fondazione Universitaria “Foro Italico”.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei componenti.
4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica nei limiti delle norme vigenti.