Dallo Statuto : SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 7 – Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione degli atti di programmazione finanziaria e del personale, nonché di indirizzo e vigilanza sugli assetti e l’equilibrio economico-finanziario di ogni attività, tenuto conto delle linee di indirizzo del Programma triennale, delle programmazioni del Senato in materia di didattica e ricerca, e dei pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le relative modifiche; esprime inoltre parere sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni e le relative modifiche; le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989, n. 168;
b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione;
c) approva, su proposta del Direttore generale, il piano triennale delle performance;
d) approva i programmi edilizi dell'ateneo;
e) delibera l’attivazione, i livelli e meccanismi di finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e dei pareri degli organi di controllo e valutazione;
f) delibera l’attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto conto delle linee di indirizzo delle linee programmatiche proposte dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione;
g) delibera l’organico di ateneo del personale docente e, sentito il Direttore generale, di quello tecnicoamministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e delle relazioni del Nucleo di valutazione;
h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio;
i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di controllo e il Consiglio degli studenti;
j) delibera le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
k) approva i contratti, le convenzioni e altri atti negoziali riguardanti le attività didattiche e di ricerca;
l) esercita il potere disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
m) conferisce, su proposta del Rettore, l’incarico di Direttore generale e quello di Presidente del Collegio dei Revisori; delibera inoltre, su proposta del Rettore, la composizione del Nucleo di valutazione;
n) definisce gli obiettivi dell’azione del Direttore generale per l’anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione;
o) stabilisce la misura delle indennità di funzione previste dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei componenti.
4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica nei limiti delle norme vigenti.